Cassazione civile, sez. unite, 7 dicembre 2006, n. 26182
Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense adottate in sede disciplinare debbono essere corredate di adeguata motivazione così come previsto dall’art. 111, comma 6, Cost. per ogni provvedimento avente natura giurisdizionale.
In caso contrario si incorrerebbe nel vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – esteso, dal quarto comma del medesimo articolo, a quei provvedimenti diversi dalle sentenze per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (l’art. 56, 3 comma, del R.D.L. n. 1578 del 1933 prevede il ricorso alle SS.UU. avverso le decisioni del C.N.F.).
In definitiva la S.C. ha ritenuto che, nel caso di specie, la decisione adottata dal C.N.F fosse carente di motivazione in quanto il generico riferimento agli atti istruttori del procedimento penale per i reati di concussione e ricettazione (procedimento concluso con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) ed al clamore suscitato dalla vicenda costituiscono una motivazione meramente apparente, incentrata sull’affermazioni del tutto apodittiche.
Cassazione civile, sez. unite, 7 dicembre 2006, n. 26182





