Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26537

«La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull’efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell’illecito da lui non convenuto nel giudizio – rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest’ultimo – o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto»
(Cfr. Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; 21 settembre 2007, n. 19492).

Cassazione civile, sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26537