Cassazione civile, sez. unite, 31 marzo 2008, n. 8271
Avuto conto della loro funzione previdenziale non sono acquisibili al fallimento le somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita. Ne deriva che il curatore fallimentare non è legittimato ad agire nei confronti dell’assicurazione per ottenere il valore di riscatto della correlativa polizza.
Secondo le S.U. «anche dopo la dichiarazione di fallimento, rimane in vigore il contratto di assicurazione sulla vita stipulato (in bonis) dal fallito.
Stante la impignorabilità, ex art. 1923 dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto di che trattasi, gli stessi rientrano le “cose” (per tali dovendosi intendere tutte le entità economicamente apprezzabili) “non comprese nel fallimento”, in ragione appunto della loro non pignorabilità ex lege, ai sensi dell’art. 46 n. 5 della Legge Fallimentare.
Con l’ulteriore conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento di quel contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto; esclusivamente potendo, viceversa (nei casi in cui il contratto appaia stipulato non per reali finalità previdenziali ma in pregiudizio dei creditori), agire in revocatoria relativamente ai “premi pagati” ex art. 1923, secondo comma, e 67 L.F.».
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Cassazione civile, sez. unite, 31 marzo 2008, n. 8271






