Cassazione Civile, sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313
In caso di mancato pagamento della prima rata del premio assicurativo, la compagnia assicuratrice in caso di sinistro è tenuta comunque a risarcire il danno nei confronti del danneggiato – diversamente da quanto avviene in caso di mancato pagamento delle successive rate di premio nel corso del rapporto – potendo poi rivalersi nei confronti dell’assicurato moroso.
In entrambi i casi la copertura assicurativa resta sospesa, ma in caso di mancato pagamento della prima rata tale sospensione non è opponibile al danneggiato.
Cassazione Civile, sez. III, 8 novembre 2007, n. 23313






