Corte Costituzionale, 12 ottobre 2007, n. 340
Con la sentenza n. 340/2007 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 13, 2 comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce:
«in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa».
La disposizione censurata del decreto delegato è stata ritenuta non rispondente alle finalità di più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia, così come indicate nella legge di delegazione (art. 12, comma 1, lettere a e b, della legge n. 366 del 2001).
Inoltre è stato osservato come la norma di cui si tratta, stabilendo che, se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall’attore si reputano non contestati, «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita».
Corte Costituzionale, 12 ottobre 2007, n. 340





