Cassazione civile, sez. lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722
È noto come lo Statuto dei lavoratori (art. 4 legge 300/70) vieti l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature con mera finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori mentre gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative, produttive ovvero attinenti alla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possano essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
La ratio della norma è quella di tutelare il diritto alla riservatezza del dipendente e di contenere quelle manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che, per le modalità di attuazione incidenti nella sfera della persona, si ritengono lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione umana, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro (Cass. Civ.n. 15982/07).
Fra gli strumenti di controllo a distanza del lavoratori che risultano vietati ex art. 4 dello Statuto rientrano anche i programmi informatici che di monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet allorquando consentano al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa l’attività lavorativa. In tal caso, la loro installazione è soggetta alla disciplina di cui all’art. 4 l. n. 300 del 1970 mentre la violazione di tali regole poste a garanzia dei lavoratori rende inutilizzabili i dati acquisiti per eventuali sanzioni disciplinari (Cass. Civ. 4375/2010).
Il controllo della posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione tuttavia deve ritenersi consentito al datore di lavoro – anche al di fuori di installazione concordata con le RSA così come previsto dall’art. 4 – quando avviene ex post ovvero dopo l’attuazione del comportamento addossato al dipendente, quando già siano emersi elementi di fatto tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva.
«Ad avviso del Collegio, tale fattispecie è estranea al campo di applicazione dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori.
Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro ha posto in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere.
Il c.d. controllo difensivo, in altre parole, non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’Istituto bancario presso i terzi.
In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale.
Tale situazione, ad una lettura attenta, è già esclusa dal campo di applicazione dell’art. 4 dalla sopra citata giurisprudenza (che già esclude dai controlli difensivi vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, v. Cass. n. 15892 del 2007)».
«Ad avviso del Collegio, tale fattispecie è estranea al campo di applicazione dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori.
Nel caso di specie, infatti, il datore di lavoro ha posto in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali che prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti ed era, invece, diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati) dagli stessi posti in essere.
Il c.d. controllo difensivo, in altre parole, non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell’Istituto bancario presso i terzi.
In questo caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale.
Tale situazione, ad una lettura attenta, è già esclusa dal campo di applicazione dell’art. 4 dalla sopra citata giurisprudenza (che già esclude dai controlli difensivi vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, v. Cass. n. 15892 del 2007)».
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Cassazione civile, sez. lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722





