TAR Lazio Roma, sez. I ter, 21 aprile 2008, n. 3342
La decisione del T.A.R. Lazio che si annota aderisce al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la nozione di controinteressato in senso tecnico o di diritto (ovvero controinteressato formale o formale-sostanziale), ai sensi dell’art. 21 della cd. legge TAR esige la simultanea presenza di due elementi essenziali:
a) quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità;
b) quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. Giust. Amm, Reg. Sic. sez. giur., 15 giugno 2007, n. 451; Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2004, n. 7544).
Accanto ai controinteressati formali-sostanziali sono individuabili soggetti qualificabili come controinteressati solo sostanziali (c.d. occulti, così chiamati perché vantano un interesse al mantenimento dell’atto amministrativo ma non sono direttamente individuabili dal provvedimento medesimo) ed i controinteressati successivi, i quali meritano la medesima tutela risultando titolari di un’autonoma situazione di interesse giuridicamente protetta che sia pregiudicata originariamente dal provvedimento, senza che ciò si evinca dall’atto, o in via successiva dalla sentenza; per questi ultimi, in particolare, il pregiudizio può sorgere non solo direttamente dalla sentenza, ma anche dall’attività conformativa al dictum giudiziale da parte della Pubblica amministrazione, o dal giudizio di ottemperanza. È possibile, infatti, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 1996, n. 655 che il “procedimento amministrativo progredisca in pendenza del processo alle fasi successive”, determinandosi, così, “una divaricazione tra l’articolazione processuale del contraddittorio necessario, che resta dimensionato al provvedimento impugnato, e l’assetto sostanziale sopravvenuto dei rapporti amministrativi”.
Si ricordi, in tal senso, il recente revirement della giurisprudenza amministrativa: mentre in precedenza si affermava che a fronte di provvedimenti di esclusione da una gara ad evidenza pubblica o da un concorso pubblico in linea di massima non vi erano controinteressati a cui occorreva notificare il ricorso al T.A.R., non essendo onere del ricorrente di seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, salva la facoltà da parte di quest’ultimi di proporre l’opposizione di terzo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2002, n. 2581), la più recente giurisprudenza afferma, invece, il principio che l’impugnazione dell’esclusione va estesa, con lo strumento dei motivi aggiunti, anche all’aggiudicazione, non solo quando questa risulti disposta uno actu con l’esclusione ma tutte le volte in cui essa intervenga e sia conosciuta prima della pronunzia sul relativo gravame (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4268); e ancora, in materia di gare, esami e concorsi, l’immediata impugnazione dell’atto lesivo (ad es. esclusione) non si deve tradurre in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale (ad es. approvazione della graduatoria finale).
Si può consentire alla non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione e/o conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si ponga quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, l’immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale, pena la improcedibilità del primo ricorso (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2008, n. 3313). Conclusivamente, si impone una considerazione in termini estremamente restrittivi della rilevanza del nesso di presupposizione fra provvedimenti facenti parti della medesima sequenza procedimentale, proprio per tale ragione legittimanti la caducazione automatica, in modo tale che, pur non giungendo a negare del tutto l’incidenza di quest’ultimo istituto di matrice giurisprudenziale, se ne è ridotta drasticamente l’area di operatività (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 12 aprile 2007, n. 3452).
(Giovanni Dato)
TAR Lazio Roma, sez. I ter, 21 aprile 2008, n. 3342






