Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2008, n. 11203
Lâaiuto al consumo dellâolio dâoliva è stato introdotto dal reg. Cee n. 1562/78, ad integrazione di quello alla produzione previsto dal reg. Cee n. 136/66 (attuazione di unâorganizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi), sul rilievo che il consumo di olio dâoliva aveva subito nella ComunitĂ una sensibile contrazione a causa della diversa evoluzione dei prezzi dellâolio dâoliva e degli oli concorrenti ed al dichiarato fine di garantire la vendita dellâolio dâoliva prodotto e messo sul mercato della ComunitĂ a prezzi concorrenziali rispetto a quello dellâolio di semi, e per il conseguimento di esso ha previsto (art. 7) la fissazione di un prezzo rappresentativo di mercato ad un livello che permettesse il normale smercio della produzione di olio dâoliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti e la concessione (art. 11) di un aiuto pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dellâaiuto alla produzione, e quello rappresentativo di mercato dellâolio dâoliva, se inferiore al primo.
La funzione dellâaiuto al consumo dellâolio di oliva di calmierarne il prezzo, onde evitarne lâuscita dal mercato per la concorrenza dellâolio di semi prodotto a costi inferiori, rende evidente che, fermi i requisiti richiesti dallâallegato al reg. Cee n. 136/66, quale risultante dalle successive modifiche, per la classificazione degli oli e la garanzia di genuinitĂ ed uniformitĂ delle caratteristiche organolettiche, lo aiuto al consumo non è estensibile a prodotti non suscettibili di concorrenza da parte degli altri oli vegetali e, specificamente, di quelli che, per la loro particolare composizione o per il loro particolare processo di fabbricazione, si distinguono dai prodotti alimentari di consumo corrente e, in relazione allâobiettivo nutrizionale perseguito, contengono lâaggiunta di âsostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi ed altre sostanzeâ e sono commercializzati, in conformitĂ alla direttiva Cee n. 398/89, di rifusione della direttiva Cee 77/94 del 21 dicembre 1976, con lâindicazione âdieteticoâ o âdi regimeâ.
Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha negato il diritto allâaiuto al consumo relativamente ad un olio al quale era stata autorizzata lâaggiunta di vitamine, giacchè detta aggiunta costituisce un trattamento che, unitamente alla commercializzazione del prodotto come dietetico, escludeva quellâuso corrente dellâolio prodotto dalla opponente al quale fa riferimento il prezzo rappresentativo di mercato previsto dalla normativa Cee ed in relazione al quale viene determinato e riconosciuto al confezionatore del prodotto lâaiuto al consumo.
Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2008, n. 11203






