Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2008, n. 11203

L’aiuto al consumo dell’olio d’oliva è stato introdotto dal reg. Cee n. 1562/78, ad integrazione di quello alla produzione previsto dal reg. Cee n. 136/66 (attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi), sul rilievo che il consumo di olio d’oliva aveva subito nella Comunità una sensibile contrazione a causa della diversa evoluzione dei prezzi dell’olio d’oliva e degli oli concorrenti ed al dichiarato fine di garantire la vendita dell’olio d’oliva prodotto e messo sul mercato della Comunità a prezzi concorrenziali rispetto a quello dell’olio di semi, e per il conseguimento di esso ha previsto (art. 7) la fissazione di un prezzo rappresentativo di mercato ad un livello che permettesse il normale smercio della produzione di olio d’oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti e la concessione (art. 11) di un aiuto pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell’aiuto alla produzione, e quello rappresentativo di mercato dell’olio d’oliva, se inferiore al primo.

La funzione dell’aiuto al consumo dell’olio di oliva di calmierarne il prezzo, onde evitarne l’uscita dal mercato per la concorrenza dell’olio di semi prodotto a costi inferiori, rende evidente che, fermi i requisiti richiesti dall’allegato al reg. Cee n. 136/66, quale risultante dalle successive modifiche, per la classificazione degli oli e la garanzia di genuinità ed uniformità delle caratteristiche organolettiche, lo aiuto al consumo non è estensibile a prodotti non suscettibili di concorrenza da parte degli altri oli vegetali e, specificamente, di quelli che, per la loro particolare composizione o per il loro particolare processo di fabbricazione, si distinguono dai prodotti alimentari di consumo corrente e, in relazione all’obiettivo nutrizionale perseguito, contengono l’aggiunta di “sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi ed altre sostanze” e sono commercializzati, in conformità alla direttiva Cee n. 398/89, di rifusione della direttiva Cee 77/94 del 21 dicembre 1976, con l’indicazione “dietetico” o “di regime”.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha negato il diritto all’aiuto al consumo relativamente ad un olio al quale era stata autorizzata l’aggiunta di vitamine, giacchè detta aggiunta costituisce un trattamento che, unitamente alla commercializzazione del prodotto come dietetico, escludeva quell’uso corrente dell’olio prodotto dalla opponente al quale fa riferimento il prezzo rappresentativo di mercato previsto dalla normativa Cee ed in relazione al quale viene determinato e riconosciuto al confezionatore del prodotto l’aiuto al consumo.

Cassazione civile, sez. II, 7 maggio 2008, n. 11203