Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2009, n. 14895

La Suprema Corte è intervenuta nell’ interpretazione dell’art. 3, della legge n. 250 del 1990 (Provvidenze per l’editoria) nella parte in cui dispone (lettera “g”), che, ai fini del percepimento dei contributi statali per l’editoria da parte delle imprese editrici, è richiesto, fra gli altri requisiti, che le stesse “abbiano sottoposto l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB”.
In particolare la Corte ha stabilito che il diritto al percepimento dei contributi non è rimesso alla mera richiesta delle imprese editrici o società cooperative indicate dalla norma, salvo incorrere nella sanzione della decadenza o della revoca ove si accerti che ne mancano i presupposti, ma è subordinato alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni elencate dalla successione delle disposizioni di cui al citato articolo 3, fra le quali figura il rilascio della certificazione del bilancio ad opera di società di revisione autorizzate dalla Consob (comma 15 del suddetto art. 3 e art. 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituito dall’art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137). Ne consegue che, mancando tale condizione – sia perchè la certificazione non è stata richiesta, sia perchè non è stata ottenuta – non sorge il diritto al versamento del contributo pubblico.

Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2009, n. 14895