Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2008, n. 12865

In tema di violazioni del C.d.S., la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S., ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile. A tal proposito va precisato che le ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione, così come elencate nell’art. 384 del Reg. esec. C.d.S, non hanno carattere tassativo ma meramente esemplificativo. Possono pertanto ricorrere ulteriori situazioni in cui l’agente accertatore versi nella impossibilità di contestare immediatamente l’infrazione purché, ai fini della validità del verbale, risultino dal verbale di accertamento stesso ed abbiano una propria intrinseca logica.
Peraltro, osserva la corte, la valutazione della situazione in fatto (nel caso di specie agente accertatore a piedi impossibilitato ad inseguire il conducente di un ciclomotore senza casco) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione della suddetta situazione), competono esclusivamente al giudice del merito e non possono essere formulati in sede di legittimità.

Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2008, n. 12865