Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372
Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’art. 1832 secondo comma c.c. opera anche per la banca, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano nell’estratto conto approvato.
Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2006, n. 12372






