Cassazione civile, sez. tributaria, 14 maggio 2008, n. 12014

Nel contenzioso tributario, regolato dal D.Lgs. n. 546/1992, la soggettività processuale degli uffici tributari periferici dell’Amministrazione statale si conclude con il giudizio di appello, di talché essi sono privi di soggettività esterna per quel che attiene al giudizio di legittimità; pertanto, il ricorso in Cassazione proposto contro un ufficio delle entrate periferico deve ritenersi inammissibile.

Cassazione civile, sez. tributaria, 14 maggio 2008, n. 12014