Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 2008, n. 15530
«Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad appositi albo professionale o provvisti di speciale abilitazione».
Enunciando tale principio di diritto la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di Appello con la quale era stato negato al ricorrente, consulente del lavoro, il diritto al compenso per l’attività di consulenza e valutazione aziendale e redazione di un atto di transazione, in quanto ritenute attività riservate ai soli dottori commercialisti.
È noto infatti che, in forza del combinato disposto degli articoli 1418 e 2231 c.c. l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale da parte di soggetti non iscritti negli appositi albi professionali o privi della specifica abilitazione, condizioni necessarie per l’esercizio della professione, determina la nullità assoluta del rapporto professionista-cliente per cui viene meno il diritto del primo a pretendere il compenso per l’attività svolta.
Nel caso di specie tuttavia le prestazioni svolte non sono state ritenute quali specifiche ed esclusive dei dottori commercialisti.
La sentenza è stata motivata con ampio richiamo alla decisione della Consulta n. 418/1996 in ordine all’art. 1, commi 1 e ultimo, D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) ed all’art. 1, commi 1 e ultimo, D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), secondo la quale dette norme, nelle rispettive parti in cui stabiliscono le materie oggetto della professione, non si pongono in contrasto con il principio della legge di delega, 28 ottobre 1952 n. 3060 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere), che esclude appunto una riserva di competenze.
L’elencazione delle attività oggetto delle professioni di ragioniere e commercialista nelle norme sopra richiamate pertanto non pregiudica né l’esercizio di ogni altra attività professionale dei soggetti considerati né quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie.
In particolare la Corte Costituzionale nella sentenza citata esplicitamente escluse che l’attività di consulenza aziendale fosse riservata in via esclusiva agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, in quanto può essere svolta anche da altri soggetti non iscritti in albo.
Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 2008, n. 15530





