Cassazione penale, sez. IV, 1 agosto 2008, n. 32423
Il consenso informato – che può essere ritenuto valido soltanto se preceduto da una adeguata informazione, poiché solo in tal modo il paziente può consapevolmente autodeterminarsi – costituisce una condizione di legittimità dell’atto medico, soprattutto quando l’intervento non è teso a contrastare una patologia e pertanto necessario per la tutela della vita o della salute del paziente ma è del tutto superfluo come, ad esempio, nel caso di operazioni di chirurgia estetica.
«In particolare il consenso informato non può esaurirsi nella comunicazione del nome del prodotto che verrà somministrato o di generiche informazioni […] ma deve investire gli eventuali effetti negativi della somministrazione in modo che sia consentito al paziente di valutare congruamente il rapporto costi-benefici del trattamento e di mettere comunque in conto l’esistenza e la gravità delle conseguenze ipotizzabili».
Nel caso di specie, che si riferisce ad un intervento di chirurgia estetica al volto mediante infiltrazione di uno specifico prodotto commerciale, pur non essendosi verificati al tempo della somministrazione del prodotto casi di rigetto analoghi a quello accaduto alla paziente danneggiata era tuttavia noto alla scienza medica che, in ogni caso, la somministrazione per infiltrazione di qualsiasi sostanza estranea nel derma può dar luogo alla formazione di granulomi, anche a distanza di tempo. Trattasi pertanto di una conseguenza prevedibile che avrebbe dovuto formare oggetto di precisa e completa informazione da parte del medico essendo irrilevante il superamento da parte del prodotto somministrato dei controlli di qualità e del vaglio delle verifiche istituzionali previste per tali preparati.
In proposito la Corte di merito aveva altresì rilevato che «proprio la mancanza di documentazione sull’esistenza di una congrua sperimentazione del prodotto per la sua novità rendeva ancor più necessaria l’informazione alla paziente».
Cassazione penale, sez. IV, 1 agosto 2008, n. 32423





