Corte di Giustizia UE, 12 dicembre 2013, C. 267-12

Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con persona del medesimo sesso devono essere riconosciuti i medesimi benefici accordati ai suoi colleghi in occasione del loro matrimonio. Negargli tali benefici costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia è stato affrontato il caso di un bancario francese, paese la cui legge riservava il matrimonio alle sole coppie eterosessuali, il quale aveva concluso un PACS (patto civile di solidarietà) con un partner del medesimo sesso.
Il ricorrente si è visto negare i benefici concessi dalla banca per cui lavorava per il caso di matrimonio ai propri dipendenti ovvero alcuni giorni di congedo straordinario ed un premio stipendiale, con l’argomento che, a termini del contratto collettivo, essi spettano solo in caso di matrimonio.
Il diniego è stato contestato innanzitutto dinanzi ai giudici francesi. La Cour de cassation (Francia), adita in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se il diverso trattamento riservato a coloro che contraggono un PACS con persone del medesimo sesso costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale vietata, dal diritto dell’Unione, nei rapporti di lavoro (Direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000).
Nella sentenza in commento la Corte di Giustizia esamina, anzitutto, se, riguardo alla concessione dei benefici in questione, la situazione dei contraenti matrimonio e quella di coloro che, non avendo la facoltà di sposare persone del medesimo sesso, concludono un PACS siano comparabili.
La Corte constata in proposito che, analogamente alle persone sposate, le parti di un PACS s’impegnano, in un contesto giuridico ben preciso, a condurre una vita in comune e a prestarsi aiuto materiale e assistenza reciproci. La Corte ricorda, inoltre, che, al momento dei fatti di causa, il PACS era l’unica possibilità offerta dal diritto francese alle coppie omosessuali per dare alla loro unione uno status giuridico certo e opponibile ai terzi.
Di conseguenza, la Corte rileva che, ai fini della concessione dei benefici in questione, la situazione dei contraenti matrimonio e quella delle persone del medesimo sesso che, non avendo la facoltà di sposarsi, concludono un PACS sono comparabili.
La Corte dichiara, poi, che il contratto collettivo, che accorda congedi retribuiti e un premio stipendiale ai dipendenti che contraggono matrimonio, quando peraltro alle persone del medesimo sesso non è possibile sposarsi, crea una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale nei confronti dei lavoratori dipendenti omosessuali che stipulano un PACS. Al
riguardo, la circostanza che il PACS non sia riservato unicamente alle coppie omosessuali non cambia la natura della discriminazione verso tali coppie che, a differenza delle coppie eterosessuali, non potevano, all’epoca, contrarre legalmente matrimonio.

Corte di Giustizia UE, 12 dicembre 2013, C. 267-12