Cassazione penale, sez. III, 29 maggio 2007, n. 21125
Con la decisione in questione la Corte ha affermato la impossibilità di revocare il provvedimento di confisca disposto dal giudice con la sentenza che accerta una lottizzazione abusiva, una volta avvenuto il passaggio in giudicato dalla pronuncia, anche in presenza di un piano di recupero dell’area interessata.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che, accertando una lottizzazione abusiva, abbia disposto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (ex art. 44, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), si realizza, infatti, l’immediata acquisizione delle aree e degli immobili al patrimonio disponibile comunale, con titolo per la trascrizione nei registri immobiliari. Conseguentemente, il trasferimento della proprietà dei beni al Comune mette quest’ultimo in condizione di dare ad essi la destinazione che riterrà opportuna, in quanto con il provvedimento di confisca l’intervento del giudice si esaurisce e il diritto dell’ente locale sul bene diviene pieno e incondizionato.
Ove successivamente il Comune decida di rendere edificabili quelle aree, ciò non determina il ritrasferimento della proprietà in capo agli originari proprietari, ma soltanto la possibilità che l’ente locale decida di dare corso, in proprio, alle opere di lottizzazione, di cedere i terreni a terzi, di locare i terreni o gli immobili, così esercitando in pieno il diritto di proprietà.
Cassazione penale, sez. III, 29 maggio 2007, n. 21125






