Cassazione penale, sez. VI, 26 luglio 2011, n. 29926

Il presupposto di operatività dell’istituto della confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 è la presunzione di illiceità della provenienza delle risorse patrimoniali di un dato soggetto, resosi autore delle fattispecie di reato ivi richiamate. La norma dispone infatti che “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.
Pur tuttavia – osserva la Corte – appare evidente che ove le fonti di produzione del patrimonio siano identificabili, siano lecite, e ne giustifichino la titolarità in termini non sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi.
Diversamente, si verrebbe a colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio, non per una presunzione di Illiceità, in tutto o in parte, della sua provenienza ma per il solo fatto della evasione fiscale.
Ed infatti far conseguire la confisca dei beni a fronte dell’inosservanza degli obblighi di carattere fiscale non può dirsi riconducibile allo spirito e alla ratio dell’istituto in questione, che mira a colpire i proventi di attività criminose e non a sanzionare la infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche norme In materia tributaria, non necessariamente implicanti responsabilità penali.
Una simile interpretazione è del resto confortata dal tenore letterale della disposizione, che impedisce l’ablazione del patrimonio quando, indifferentemente, esso sia giustificato dal valore dei redditi formalmente dichiarati ovvero dall’attività economica svolta, quest’ultima normalmente produttiva di reddito imponibile.

Cassazione penale, sez. VI, 26 luglio 2011, n. 29926