Cassazione Civile, sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126
È nulla e non annullabile, la delibera dell’assemblea dei condomini che stabilisca di ripartire le spese di lite giudiziaria secondo gli ordinari criteri di riparto delle spese, attribuendo una parte di essa anche in capo al condomino dissenziente, in quanto contraria alla norma di cui all’art. 1132 c.c.
In tal caso il condomino non è tenuto ad impugnare la delibera che sancisce la ripartizione delle spese entro gli ordinari 30 gg., ma può impugnarla anche successivamente.
Cassazione Civile, sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126






