TAR Lazio, sez. III, 8 luglio 2008, n.6450
Il candidato di un concorso pubblico può liberamente avere accesso agli elaborati degli altri partecipanti, senza la necessità che questi ultimi siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi. È quanto ha affermato il TAR del Lazio, sezione terza, nella sentenza 8 luglio 2008, n. 6450. Il caso ha riguardato un candidato, il quale avendo partecipato con esito negativo ad un pubblico concorso, ha chiesto di prendere visione ed astrarre copia di una serie di documenti, tra cui, gli elaborati degli altri concorrenti. In merito a quest’ultimo punto, la sua istanza non è stata accolta dall’amministrazione in quanto non era stata fatta opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potersi opporre motivatamente a tale richiesta. Il TAR chiamato in causa ha censurato la determinazione dell’amministrazione, ordinando alla stessa di esibire e consentire all’interessato di estrarre copia degli atti richiesti.
Richiamando la giurisprudenza maggioritaria (CdS, sez.VI, n. 260/1997; Tar Campania n.7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n.274/2001), il Collegio ha affermato che il partecipante ad una procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che lo legittima all’accesso di tutti i documenti prodotti dai candidati, nonché i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati, per i quali non vige l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, dal momento in cui i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l’omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
(nota di Giosuele Bellini)
TAR Lazio, sez. III, 8 luglio 2008, n.6450






