Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6249

In costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata dalla P.A. poiché, sebbene non sussista un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei di quel concorso, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione.
L’indizione di un nuovo bando di concorso deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico.
Ad esempio potrebbe giustificarsi un nuovo concorso nel caso di graduatorie estremamente datate oppure in virtù della necessità ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei o ancora in ragione del differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi.
Ma certamente non si giustifica un nuovo concorso qualora, come nella fattispecie, i requisiti di partecipazione e le prove di esame previste del vecchio e del nuovo bando appaiono sostanzialmente conformi ed inoltre la scansione temporale tra l’approvazione della precedente graduatoria e l’indizione del nuovo concorso non è eccessiva.

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Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6249