Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681

A norma dell’art. 2598 n. 2 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa concorrente”.
Nell’interpretazione della norma citata la S.C. ha ritenuto che non costituisce atto di concorrenza sleale l’episodica comunicazione di notizie o apprezzamenti sui prodotti di un’azienda concorrente, avvenuta nell’ambito di una comunicazione limitata a due soggetti.
La “ratio”, oltre che il tenore letterale della norma, in cui è fatto uso del termine “diffondere”, richiedono un’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone in modo idoneo a determinare il discredito del concorrente affiché si configuri il comportamento illecito.

Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2007, n. 12681