Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22932

Il concordato preventivo correttamente omologato obbliga tutti i creditori, incluso l’erario, con conseguente falcidia dei crediti tributari – eccezion fatta che per i crediti IVA – pur in assenza dell’attivazione, da parte del proponente il concordato, dello specifico procedimento che regola la transazione fiscale (art. 182-ter L.F.).
Secondo i giudici del Palazzaccio non solo il consenso del fisco non è indispensabile per l’omologazione del concordato ma la falcidia del credito fiscale può intervenire anche in presenza del voto contrario dell’Amministrazione.
Alla conclusione di cui sopra – ovviamente di segno opposto alla posizione dell’Agenzia delle Entrate che in proposito si era pronunciata con la circolare n. 40/E del 2008 – si perviene dalla lettura delle disposizioni della Legge Fallimentare, segnatamente degli articoli 160 e, soprattutto, 184 del R.D. 267/42. Se il primo consente a che l’imprenditore che si trova in stato di crisi possa proporre ai creditori un concordato preventivo il secondo, enunciando gli effetti della procedura, sancisce che “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato”.
Secondo la Corte «La tassatività della disposizione, e quindi l’affermazione del principio secondo il quale l’assetto dei crediti (inteso quale definizione della percentuale di pagamento o delle modalità alternative di soddisfacimento) quale emerge dalla proposta omologata obbliga tutti i creditori indipendentemente non solo dal loro voto favorevole o contrario ma dalla stessa loro partecipazione al procedimento, porta ad escludere la possibilità di un particolare statuto per il fisco, non essendo revocabile in dubbio che un’eccezione al principio, se voluta e per le conseguenze pratiche che comporta, sarebbe stata espressamente inserita dal legislatore in occasione della formulazione della disposizione dedicata alla materia».
Ma nel corpo motivazionale della sentenza sono individuate ulteriori considerazioni che rafforazano una tale conclusione:

  • il voto negativo del fisco che escludesse di per sé la possibilità di omologazione del concordato contrasterebbe con i principi del giusto processo, che vogliono vengano evitate attività processuali non necessarie;
  • costituirebbe una palese incongruenza l’attribuzione di un peso determinante alla volontà dell’Amministrazione finanziaria pur quando, ad esempio, dovesse votare contro anche in presenza di una proposta conforme alle sue aspettative semplicemente per la ritenuta non fattibilità del piano;
  • la sostanziale attribuzione del diritto di veto al fisco renderebbe assai più difficile l’accesso al concordato in quanto il debitore sarebbe tenuto ad accettare in toto le pretese fiscali per poter accedere alla transazione e ciò in contrasto con la volontà del legislatore di valorizzare e favorire la soluzione concordataria;

In conclusione è stato affermato che «la votazione contraria da parte dell’Amministrazione finanziara non impedisce l’omologazione del concordato se è comunque raggiunta la prescritta maggioranza».

Diversamente, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, è stato modificato l’art. 182 ter, comma 1 L.F., tra l’altro introducendo la precisazione secondo la quale “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione dei pagamento”, disposizione in seguito estesa anche alla ritenute previdenziali effettuate e non versate.
La disposizione ha troncato ogni discussione in corso circa la ricomprensione o meno dell’IVA tra “i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea” esclusi dalla possibilità di falcidia fin dall’originaria formulazione della norma.
La norma, che sostanzialmente esclude il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di transazione quanto meno in ordine all’ammontare del pagamento, è una disposizione eccezionale che attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile.
L’intangibilità dell’IVA sussiste non solo se viene attivato il peculiare procedimento della transazione fiscale di cui all’art. 183 L.F. ma anche nel caso in cui la transazione speciale non venga perseguita ma la proposta di concordato tratti il fisco come ogni altro creditore (cosa che è avvenuta nella fattispecie).
Non avrebbe alcuna giustificazione logica che il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore di assoggettarsi o meno all’onere dell’integrale pagamento dell’IVA optando per la transazione fiscale oppure avvalendosi della possibilità di proporne un pagamento parziale decidendo per il concordato senza transazione e quindi rimanendo vincolato solo all’obbligo di pagare integralmente il debito nei limiti del valore dei beni sui quali grava la garanzia, peraltro spesso insussistenti come nel caso di imposta gravante sul valore della prestazione di servizi.

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Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22932