Cassazione civile, sez. unite, 27 agosto 2014, n. 18353

In caso di licenziamento illegittimo, in regime di c.d. tutela reale – quale è quello, nella specie applicabile ratione lemporis, previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo precedente le modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92 – qualora il lavoratore opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18 cit., comma 5, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo.
Ne consegue che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennità sostitutiva è soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.


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Cassazione civile, sez. unite, 27 agosto 2014, n. 18353