Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2741

Il Comune, essendo tenuto al controllo del randagismo sul territorio, è responsabile per il sinistro stradale causato da un cane randagio.

La pubblica amministrazione, in base al principio del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 c.c., è responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.
In particolare, in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione.
Ne consegue che il Comune, essendo tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, deve rispondere – come nella fattispecie – dei danni patiti dal conducente di un ciclomotore che cadeva e riportava lesioni a causa di un cane randagio presente sulla strada (cfr. Cass., 23/8/2011, n. 17528).
Va altresì posto in rilievo che il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale. Comportamento cui la P.A. è d’altro canto tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale – che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale – in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui dalla cui violazione conseguono.

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Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2741