Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2015

Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 66 comma 4, del codice del processo amministrativo, per la liquidazione del compenso dovuto al verificatore si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore; peraltro attualmente la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo avviene mediante l’utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. 20 luglio 2012 n. 140, e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 e al d.m. 30 maggio 2002, a seguito dell’adozione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano, fornendo la base normativa per l’emanazione di detto d.m. n. 140 del 2012.
Tuttavia la giurisprudenza è prevalentemente orientata nel senso che il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice ed assume solo un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali.

Art.66 Verificazione
1.Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.
2. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore.
3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2015