Corte Costituzionale, 14 marzo 2008, n. 64

La Corte Costituzionale con sentenza n. 64 del 14 marzo 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

È stata ritenuta sussistente la violazione dell’art. 102 e della VI disposizione transitoria della Costituzione. Il primo, come noto, vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati in Costituzione mentre la seconda, circa la revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti, incontra il limite “di non snaturare” le materie attribuite a dette giurisdizioni speciali.
In coerenza con i sopra evidenziati princípi, e con specifico riferimento alla materia devoluta alla cognizione dei giudici tributari, la Corte Costituzionale ha rilevato in numerose pronunce che la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto” per cui l’attribuzione di controversie di natura non tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

In particolare, con riguardo alla natura non tributaria del COSAP (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), sussiste copiosa giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, preliminarmente rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato «tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche» (TOSAP), è stato precisato che detto canone, da un lato, «è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato» e, dall’altro, «risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici».

Sulla scorta di tali premesse, esclusa la natura tributaria del COSAP, è stata desunta l’illegittimità costituzionale della norma denunciata in quanto attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie.

Corte Costituzionale, 14 marzo 2008, n. 64