Cassazione civile, sez. II, 21 marzo 2014, n. 6784
In tema di tutela del consumatore e, segnatamente, di protezione dalle clausole vessatorie, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25 introdusse nel codice civile lâart. 1469 quinquies (unitamente agli artt. 1469 bis e 1469 quinquies, contenuti nel capo 14 bis del cod. civ.).
Successivamente, tutti gli articoli in questione furono sostituiti dallâart. 1469bis introdotto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 142, (codice del consumo), che rimanda appunto alle disposizioni di detto codice per quanto riguarda i contratti con il consumatore, per cui le norme del codice civile restano applicabili solo se non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piĂš favorevoli per il consumatore.
Lâart. 1469 bis prima, e lâart. 33 del codice del consumo secondo la legislazione vigente al tempo in cui si scrive, qualificano come clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore quelle che âmalgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contrattoâ mentre âsi presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilitĂ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da unâomissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di unâaltra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare lâopportunitĂ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di questâultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre lâesecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontĂ ;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se questâultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è questâultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nellâadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente dâimporto manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltĂ di recedere dal contratto, nonchĂŠ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere lâestensione dellâadesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilitĂ di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformitĂ del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo dâinterpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilitĂ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare lâadempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalitĂ ;
r) limitare o escludere lâopponibilitĂ dellâeccezione dâinadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di questâultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltĂ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dellâautoritĂ giudiziaria, limitazioni allâadduzione di prove, inversioni o modificazioni dellâonere della prova, restrizioni alla libertĂ contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localitĂ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere lâalienazione di un diritto o lâassunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontĂ del professionista a fronte di unâobbligazione immediatamente efficace del consumatore. Ă fatto salvo il disposto dellâarticolo 1355 del codice civileâ.
Per effetto dellâart. 36 del Codice del Consumo (e precedentemente dellâart. 1469-quinquies cod. civ., che ne sanciva lâinefficacia) le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Ma può il giudice rilevare dâufficio il carattere vessatorio di una clausola contrattuale?
Con lâavvento del Codice del Consumo la rilevabilitĂ dâufficio è stata prevista al 3 comma dellâart. 36 (âLa nullitĂ opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata dâufficio dal giudiceâ) ma, al riguardo, le Sezioni unite civili con la sentenza n. 14828 del 2012 hanno ulteriormente evidenziato la rilevabilitĂ dâufficio delle nullitĂ , richiamando anche una pronuncia della Corte di giustizia del 4 giugno 2009, causa 243/08, la quale ha stabilito che il giudice deve esaminare dâufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui consumatore vi si opponga.
Inoltre, può essere richiamato anche il successivo arresto della Cassazione (Sent. n. 17257 del 2013) che ha applicato tale principio anche quando siano state proposte eccezione di nullitĂ del contratto in primo grado, ritenendo ammissibile la proposizione in grado di appello di altre eccezioni che deducono ulteriori profili di nullitĂ , rilevabile dâufficio.
In ogni caso la nullitĂ di una clausola vessatoria di un contratto opera solo a vantaggio del consumatore e non travolge lâintero rapporto contrattuale limitandosi solo a rendere inefficace tale clausola.
Cassazione civile, sez. II, 21 marzo 2014, n. 6784






