Cassazione civile, sez. I, 18 marzo 2008, n. 7262

È nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto con cui si impone la devoluzione ai probiviri delle controversie insorte fra la cooperativa e il singolo socio.
Una siffatta clausola statutaria comporterebbe infatti la violazione del principio in forza del quale ciascuna delle parti deve poter concorrere alla formazione del collegio arbitrale in condizioni di parità.
Tale principio è infatti strumentale a quello d’imparzialità degli arbitri, che si tratti indifferentemente di arbitrato rituale o irrituale, e risponde ad un’esigenza insita nel carattere “isonomico” della giustizia arbitrale per cui deve essere comunque garantita la sua imparzialità.
Pur tuttavia la S.C. ipotizza un solo caso in cui un siffatto meccanismo di nomina possa essere accettato ovvero se lo statuto prevede sin dall’origine che i probiviri possono essere designati soltanto col concorso del voto unanime di tutti i soci e non solo quelli presenti e votanti in assemblea.
In tal caso, ipotizzano i Giudici di piazza Cavour «ci si può forse spingere ad ammettere che il meccanismo negoziale così prefigurato è, in concreto, idoneo a garantire la par condicio: perchè richiede comunque e sempre la cooperazione originaria alla nomina degli arbitri anche da parte del socio poi destinato a divenire controparte della società, onde la volontà da lui manifestata in assemblea può assumere, appunto in virtù dell’indicata previsione statutaria, un valore che eccede quello della mera espressione di voto per concorrere, anche sul piano dei rapporti intersoggettivi, alla comune designazione negoziale degli arbitri (fermo peraltro restando che la clausola arbitrale non potrebbe neppure in tal caso operare per chi avesse acquisito la qualità di socio in un momento successivo alla designazione dei probiviri, non avendovi concorso)».

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Cassazione civile, sez. I, 18 marzo 2008, n. 7262