Corte di Giustizia UE, 4 giugno 2009, C. 243-08
La direttiva sulle clausole contrattuali abusive (Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori.
La Corte rammenta, in primo luogo, che la tutela prevista dalla direttiva a favore dei consumatori si estende ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre lâabusivitĂ di detta clausola perchĂŠ ignora i suoi diritti o perchĂŠ viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che unâazione giudiziaria comporterebbe.
Di conseguenza, il ruolo del giudice nazionale nellâambito della tutela dei consumatori non si limita alla semplice facoltĂ di pronunciarsi sullâeventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensĂŹ comporta parimenti lâobbligo di esaminare dâufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale.
Se il giudice considera abusiva una siffatta clausola non la applica, salvo il caso in cui il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante.
Parimenti, una norma nazionale ai sensi della quale il consumatore non è vincolato da una clausola contrattuale abusiva esclusivamente nei casi in cui lâabbia utilmente impugnata dinanzi al giudice nazionale non è compatibile con la direttiva. Infatti, una siffatta norma esclude che il giudice nazionale possa valutare dâufficio lâabusivitĂ di una clausola contrattuale.
La Corte rileva inoltre che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.
Corte di Giustizia UE, 4 giugno 2009, C. 243-08






