Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5273

« La questione dell’ammissibilità di un atto di vocatio in ius introdotto nei confronti di un ente estinto (nella specie, per incorporazione) è stato oggetto di reiterati interventi di questa Corte di legittimità.
Secondo un orientamento più risalente, difatti, la parte che propone l’impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte, intervenuto anteriormente alla proposizione dell’impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall’istanza di notifica della sentenza risulti che la società originariamente parte in causa si è fusa con altra società, dando così luogo ad un ente diverso, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell’originaria controparte societaria, e cioè nei confronti di un soggetto non più esistente anziché di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall’esame dell’istanza predetta, restando priva di effetto sanante – in considerazione dell’inesistenza della vocatio in ius – l’avvenuta costituzione della società risultante dalla suindicata fusione (così Cass. ss. uu. 14.11.1992, n. 366: nello stesso ordine di idee, Cass. 28.6.2002, n. 9504 ribadisce che la fusione per incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la “vocatio in ius” della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta – sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l’incorporata, la rivesta altresì per l’incorporante – deve ritenersi del tutto inesistente, e non soltanto nulla, per inesistenza del soggetto notificando).

Secondo altro, più recente orientamento (cui il collegio ritiene di aderire – in applicazione della nota regula iuris “utile per inutile non vitiatur” – in quanto, tra l’altro, più rispettoso delle esigenze di celerità del processo), di converso, si è affermato che la citazione in giudizio di una società incorporata in altra è nulla, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e art. 164 c.p.c., per inesistenza della parte convenuta, poichè tale società, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., si estingue e la società incorporante ne assume i diritti e gli obblighi. La nullità, rilevabile d’ufficio, resta, tuttavia, sanata a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la vocatio addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto. (A tale principio di diritto risulta, in seguito, essersi ancora conformata Cass. 25.11.2004, n. 22236)».

Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2008, n. 5273