Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2009, n. 12547

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in auto, nel caso in cui si verifichi un sinistro, integra un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, tale da legittimare la riduzione proporzionale del risarcimento del danno eventualmente patito a causa del sinistro.
Pari principio, già enunciato dalla sez. III civile nel 2007 (sent. n. 18177), è stato applicato anche nel caso di specie per cui – su ricorso proposto da due coniugi, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli – i giudici di legittimità hanno ritenuto che “nella produzione del danno ha concorso il comportamento colpevole della odierna ricorrente, per non aver indossato la cintura di sicurezza, pur non essendo in possesso della certificazione del ginecologo – essendo la donna in stato di gravidanza – che, ai sensi dell’art. 172 del codice della strada, ne consente l’esenzione”.

Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2009, n. 12547