Cassazione penale, sez. V, 15 maggio 2008, n. 19368

Confermata dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 19368/2008, la condanna per il reato previsto dall’art. 617-bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) inflitta nei precedenti gradi del giudizio ad un marito oltremodo geloso che, temendo di essere tradito dalla moglie, aveva installato nell’apparecchio telefonico di casa una microspia per intercettare le conversazioni telefoniche della consorte.
Respinta la tesi difensiva secondo la quale la “cimice” si era resa necessaria non già per spiare la moglie ma per “individuare l’autore di molestie telefoniche indirizzate anche verso la figlia minorenne”. Dalla perizia sull’apparecchio era tuttavia emerso che lo stesso non poteva individuare alcuna utenza ma solo registrare le conversazioni.

Cassazione penale, sez. V, 15 maggio 2008, n. 19368