Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480
Un soggetto acquirente di unâautovettura usata, dopo aver scoperto che i chilometri effettivamente percorsi dallâauto erano molti di piĂš di quelli indicati dal contachilometri, agisce in giudizio chiedendo lâannullamento del contratto di compravendita per dolo del venditore. Questâultimo resiste in giudizio affermando e provando con prove documentali e testimoniali di non aver manomesso il contachilometri, il quale ben avrebbe potuto essere stato alterato dal precedente proprietario. La Corte dâAppello riconosce la fondatezza del ricorso proposto e, riformando la sentenza di primo grado, esclude lâesistenza di un raggiro posto in essere dal venditore, in particolare unâautofficina specializzata. Giunti in Cassazione, i giudici di legittimitĂ rovesciano la valutazione effettuata dalla Corte territoriale poichĂŠ la stessa, pur avendo accertato che il contachilometri dellâautomobile fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che quellâalterazione integrasse gli estremi di un raggiro perchĂŠ non imputabile ai venditori, tuttavia senza verificare se il soggetto venditore fosse comunque a conoscenza di quella manomissione.
Infatti secondo il Supremo Collegio, il soggetto venditore, essendo unâautofficina specializzata, avrebbe dovuto dubitare di unâautovettura venduta dal precedente proprietario dopo aver percorso solo 20.000 Km e inoltre ben avrebbe potuto effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dellâautovettura stessa. Dunque, pur non essendo imputabile al soggetto venditore la materiale alterazione del contachilometri, la Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto dallâacquirente in quanto lâofficina, avendo taciuto o mentito in merito agli effettivi chilometri percorsi dalla autovettura oggetto di vendita, avrebbe determinato un vizio della volontĂ contrattuale dellâacquirente.
In base a tali presupposti la Corte di legittimitĂ cassa la sentenza impugnata applicando il principio di diritto secondo cui âil dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dellâart. 1439 c.c. può consistere tanto nellâingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza di altri, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo)â.
Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480






