Consiglio di Stato, sez. V, 6 settembre 2007, n. 4674
La possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni presentate in sede di gara prevista dall’art. 15 del D.Lgs. n. 358/1992 «deve essere considerata come volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente (comunque sempre nei limiti previsti dagli artt.11-14 dello stesso decreto legislativo), al fine di tutelare l’interesse della amministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte».
In ogni caso «l’operatività di siffatto principio non può spingersi fino al punto da configurare l’esistenza in capo all’amministrazione di un potere discrezionale volto a porre rimedio ad eventuali insufficienze o inadempienze della impresa partecipante, soprattutto laddove le stesse appaiano imputabili esclusivamente alla impresa».
«Il potere di richiesta anzidetto deve, pertanto, trovare applicazione nelle ipotesi in cui vi siano dubbi circa la sussistenza di requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, come accennato, un principio di prova circa il loro possesso da parte della impresa; laddove, invece, la documentazione o la dichiarazione siano del tutto mancanti o assolutamente inidonee oppure non sia possibile per l’Amministrazione evincere alcuna incertezza, non può trovare spazio l’esercizio del potere di integrazione (cfr. Cons. St, sez. VI, n. 1331/04 e Sez. V, n. 1068/2006)».
Consiglio di Stato, sez. V, 6 settembre 2007, n. 4674





