Cassazione civile, sez. lavoro, 22 ottobre 2008, n. 25569

L’indennità di accompagnamento, prevista dall’art. 1 Legge 18/1980, è attribuita ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua.
Benché la lettera dell’ultimo comma del suddetto articolo escluda il diritto all’indennità per i soggetti che siano ricoverati gratuitamente in istituto di cura, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, avuto conto della ratio della norma, l’indennità può essere attribuita anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, purché la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. Civ. 2770/2007).
In particolare per quanto riguarda i soggetti sottoposti a trattamenti chemioterapici non può tuttavia adottarsi una soluzione astratta che escluda ovvero, al contrario, attribuisca di per sé il diritto all’indennità. Piuttosto si deve esaminare caso per caso se la sottoposizione a cicli di chemio comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18.

Cassazione civile, sez. lavoro, 22 ottobre 2008, n. 25569