Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 71

Un’ulteriore pronuncia di incostituzionalità si abbatte sul d.lgs. n. 5 del 2003 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 71 del 28 marzo 2008 ha dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 1 del suddetto decreto legislativo limitatamente alle parole: “incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile”.
La norma è stata pertanto censurata per eccesso di delega nella parte in cui, nel definire le controversie a cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso, vi include quelle che presentino elementi di connessione.
Per detti procedimenti infatti, se connessi a controversie in materia societaria, seppur aventi ad oggetto materie diverse, in ragione della connessione opererebbe una disciplina derogatoria rispetto a quella generale contenuta nel codice di procedura riguardo al rito da seguire, con prevalenza del rito societario su quello ordinario.
La Corte, esaminate congiuntamente la normativa codicistica in materia di connessione di cause (art. 40 c.p.c.) e la legge delega, ha ritenuto che Governo fosse privo di autorizzazione ad intervenire anche in tema di connessione tra procedimenti aventi oggetti diversi da quelli riguardanti il diritto societario e le materie disciplinate dai Testi Unici della finanza (d.lgs. 58/98) e bancario (d.lgs. 385/93).

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Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 71