Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 2008, n. 15194

Il giudice che ritenga di dover decidere la causa in ragione di una questione rilevata d’ufficio e non considerata dalle parti – pertanto mai dibattuta nel processo – deve astenersi dal decidere solitariamente e sottoporre la questione alle parti al fine di provocare il contraddittorio, dando spazio alle consequenziali attività e facoltà fra cui la modifica di domande ed eccezioni, l’allegazione di fatti nuovi nonché la formulazione di ulteriori richieste istruttorie.
La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, in tal modo private dell’esercizio del contraddittorio.
Tale orientamento trova conforto non solo nell’ampia giurisprudenza della suprema Corte (v. Cass. 31 ottobre 2005, n. 21108; 21 novembre 2001, n. 14637 ed altre) ma anche nel successivo avallo che ad esso è stato fornito dal legislatore attraverso la nuova formulazione dell’art. 384 c.p.c. In relazione al procedimento per Cassazione è stato infatti espressamente previsto (art. 384, 3 comma, c.p.c.) che, qualora la Corte ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, debba assegnare al pubblico ministero ed alle parti private un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sul tale questione.

Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 2008, n. 15194