Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2008, n. 23086

Si ricorderà che alcuni giornalisti delle “Iene” idearono un servizio televisivo avente ad oggetto il consumo di droghe tra i parlamentari italiani. Allo scopo procedettero alla raccolta ed alla successiva analisi – per accertare la eventuali tracce di sostanze stupefacenti – di campioni organici di cinquanta Deputati e sedici Senatori, operando senza il consenso degli interessati e senza alcuna autorizzazione del Garante, pur trattandosi di raccolta di dati personali sensibili.
Gli autori del servizio hanno successivamente diffuso la notizia che alcuni Senatori e Deputati, pur rimasti anonimi, erano positivi alla analisi per la individuazione di sostanze stupefacenti, informazione che tuttavia evidenziava che taluno, entro una circoscritta e determinabile cerchia di persone, faceva indebito uso di droghe.
In tale situazione, tutti i Parlamentari potevano essere indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti con la conseguenza che ogni membro del Senato o della Camera dei Deputati, nonché la istituzione parlamentare, ha subito un nocumento alla sua immagine pubblica ed onorabilità.
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermado la pena per il reato previsto dall’art. 167 c. 2 D.Lvo 196/2003, peraltro applicata a seguito di patteggiamento.

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Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2008, n. 23086