Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18237
Per conservare lâalloggio  popolare in caso di separazione  è necessario che il giudice disponga lâassegnazione in favore del coniuge.
Lâassegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, ancorchĂŠ disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dellâassegnatario, attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare lâassegnatario stesso (Cass. 24 aprile 2003, n. 6588)
Vanno esclude situazioni giuridiche protette in favore del coniuge non assegnatario dellâalloggio popolare in caso di sopravvenienza della separazione personale dei coniugi, salvo specifiche statuizioni del giudice che assegni la casa allâaltro coniuge in sede di separazione. (Tale eventualitĂ era peraltro prevista espressamente dalla Legge Regionale Puglia n. 642/1987 che disciplina la materia ed applicabile nella fattispecie).
Ne consegue che non è configurabile un diritto allâassegnazione dellâalloggio indipendentemente dallâassegnazione in sede di separazione personale e ciò solo sulla base di una della dichiarazione resa dallâassegnatario.
Nella fattispecie il congiuge, originariamente assegnatario dellâalloggio popolare, era decaduto dallâassegnazione per essere stato disposto dal giudice nei suoi confronti lâallontanamento dalla casa coniugale ma, in sede di provvedimento di separazione personale, nulla era stato disposto in ordine allâassegnazione della casa coniugale, con conseguente impossibilitĂ da parte del congiuge di permanere nellâalloggio.
Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18237






