Cassazione civile, sez V tributaria, 26 giugno 2009, n. 15143
Il principio, ripreso nella sentenza in commento che ha respinto il ricorso di un contribuente cui era stata notificata una cartella di pagamento Tarsu priva “delle modalità e dei termini per l’opposizione”, era stato già enunciato dalla seconda sezione civile della Corte (sent. n. 11405/2006) «In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l’erronea indicazione nell’atto da impugnare del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un’omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo».
La mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, pur non inficiando la validità dell’atto, può comportare – sul piano processuale – il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, il quale, tuttavia, ha l’onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell’errore, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente.
Cassazione civile, sez V tributaria, 26 giugno 2009, n. 15143





