Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010

Richiamandosi alla sentenza n. 20068 del 2006, le S.U. ribadiscono che spetta alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), la giurisdizione in ordine all’opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo.
Il canone RAI, infatti, originariamente configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge, e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 del 2002)
Essendo un’entrata tributaria, la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta dunque al Giudice tributario.

Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010