Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634
Per la capitalizzazione degli interessi occorre convenzione scritta non è sufficiente lâinvio di estratti conto recanti indicazione di adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000
ÂŤLâinvio al correntista degli estratti conto recanti lâindicazione dellâadeguamento alla delibera CICR (del 9 febbraio 2020), pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validitĂ della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi.
A tal fine occorre unâapposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi lâapplicabilitĂ del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicitĂ nel conteggio deglâinteressi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dallâart. 1339 c.c., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: lâimpossibilitĂ di procedere al giudizio comparativo richiesto dallâart. 7, comma 2, di questâultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalitĂ semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dallâobbligo, imposto dal comma 1, di provvedere allâadeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dallâart. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava lâinefficacia della clausola anatocisticaÂť.
Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634






