Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1
Il thema decidendum della sentenza in nota riguarda la legittimitĂ o meno degli atti mediante i quali unâAzienda Sanitaria Locale ha deliberato, peraltro revocando un precedente bando di gara, lâaffidamento diretto del servizio di assistenza domiciliare, ad una societĂ mista composta da una pluralitĂ di aziende sanitarie complessivamente titolari della maggioranza del capitale sociale e da soci privati scelti, in precedenza, con una procedura negoziata ad evidenza pubblica.
Il caso controverso occasiona unâesposizione ricognitiva e sintetica, anche al lume del diritto comunitario, circa i principi ed i limiti in tema di affidamento in house dei pubblici servizi.
In generale, lâAdunanza Plenaria rammenta che lâespressione in house providing è comparsa per la prima volta nel libro bianco del 1998 della Commissione europea, con riferimento agli appalti aggiudicati allâinterno della PA, ad esempio, tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra unâAmministrazione ed una societĂ da essa interamente controllata. La situazione di in house legittima lâaffidamento diretto, senza previa gara, di un pubblico servizio tutte le volte in cui una PA decida di assegnarne la gestione ad una societĂ esterna -ossia, soggettivamente separata dalla parte pubblica- che presenti caratteristiche tali da potersi qualificare come una derivazione o una longa manus dellâAmministrazione committente. In sostanza, lâespressione in house richiama, allusivamente, una gestione grosso modo riconducibile alla stessa PA affidante o a sue articolazioni; praticamente, si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica.
Siffatto istituto, configurando una deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della ComunitĂ europea, è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. Esse sono principalmente: il cd. controllo analogo a quello svolto sui propri servizi necessariamente esercitato dallâAmministrazione nei confronti dellâimpresa in house ed il rapporto di stretta strumentalitĂ fra le attivitĂ dellâimpresa affidataria e le esigenze pubbliche che la PA controllante è chiamata a soddisfare. La sussistenza del requisito del controllo analogo tende ad essere esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, giudicandosi necessaria la partecipazione pubblica totalitaria; per altro verso, si ritiene che il solo controllo pubblico totalitario non sia sufficiente a garantire la ricorrenza dei presupposti dellâin house, occorrendo anche, sul piano squisitamente organizzativo ed amministrativo, unâinfluenza determinante del socio pubblico, sugli obiettivi strategici come pure sulle decisioni importanti.
Ad avviso dellâAdunanza Plenaria tale modello non è concretamente realizzabile in una societĂ a capitale misto pubblico-privato, pertanto, nella sentenza epigrafata, con riferimento al caso di specie, il Collegio sancisce la carenza dei presupposti integranti unâipotesi di in house providing. In sostanza, viene esclusa la riconducibilitĂ del modello organizzativo della societĂ mista a quello dellâin house, ritenendosi peraltro ininfluente il fatto che, nella fattispecie, sia stata esperita una procedura concorrenziale in funzione dellâindividuazione dei partners cui conferire le quote di capitale privato della societĂ designata ai fini dellâaffidamento diretto.
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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1






