Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2008, n. 14075

Il cane deve essere sempre portato al guinzaglio dal suo padrone che, in caso contrario, rischia di essere sanzionato. Lo ha deciso la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 14075/2008 ha ritenuto legittimo il restrittivo regolamento comunale di polizia urbana della Città di Bologna che impone il divieto di lasciare incustoditi i cani o altri animali in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La cautela di tenere il cane al guinzaglio (come peraltro ricordato e prescritto dai numerosi cartelli esposti nel parco pubblico) è giustificata dalla presenza nell’area verde di bambini e anziani
Ed in ogni caso dall’esigenza di “garantire la sicurezza degli altri frequentatori del luogo pubblico, sicurezza che è messa a repentaglio dallo stato di libero movimento di cui gode un cane non controllato con guinzaglio o non frenato da museruola, o altro accorgimento, che possa prevenire suoi impulsi aggressivi. È in vista di tali impulsi improvvisi e reattivi, che possono essere scatenati da un comportamento imprevisto degli astanti, che il cane deve essere posto sotto materiale controllo, non bastando la vigile attenzione del padrone che sia distante qualche metro e non disponga di uno strumento fisico di costrizione per distorglielo dalla possibile vittima”.
Come secondo motivo del ricorso il proprietario del cane ha poi lamentato di fronte alla Cassazione che l’animale soffriva di una patologia cardiaca e che quindi aveva bisogno di correre nel verde liberamente e di non portare la museruola.
Anche questa obiezione è caduta nel nulla dal momento che “per consentire l’ossigenazione dell’animale non è indispensabile la frequentazione di un parco pubblico in un’ora in cui è popolata da altre persone, potendo il proprietario usare l’accortezza di condurlo in luoghi non aperto al pubblico o in appositi recinti per animali, non infrequenti nei parchi pubblici”.

Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2008, n. 14075