Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2012, n.7037

«La responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione. Tuttavia tale tipo di responsabilità è esclusa dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e pertanto, provata l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
E questo è il caso di specie in cui la Corte di merito ha ravvisato il fortuito, in mancanza di prova di omessa manutenzione della recinzione stradale, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dalla presenza nelle adiacenze di un’area di servizio e dalla mancanza di una via di fuga per gli stessi, fatto imprevedibile ed inevitabile nel suo accadimento repentino non potendosi pretendere un continuo controllo della sede autostradale onde impedirlo».

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Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2012, n.7037