Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), ed in via consequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Tali disposizioni, le quali prevedevano un’indennità di espropriazione oscillante tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene, non hanno superato il controllo di costituzionalità in rapporto al “ragionevole legame” con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e coerente con il “serio ristoro” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
I criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione riguardante aree edificabili – precisa la Corte – devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori. Spetterà ora al legislatore fissare nuovi e più equi criteri d’indennizzo.
Con successiva sentenza n. 349 del 24 ottobre 2007 la Consulta ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, norma recante i criteri di determinazione del risarcimento del danno per occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità.
Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348





