Cassazione civile, sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 87

Ai buoni fruttiferi serie Q/P si applicano gli interessi previsti dal DM 13 giugno 1986. Esclusa l’applicazione dei tassi di interesse previsti per la precedente serie P.

Le poste italiane emisero nel 1986 buoni fruttiferi della serie “Q/P” sul supporto cartaceo della precedente serie “P”, di durata trentennale, e recanti sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell’impressione a stampa dei precedenti buoni della serie “P”.
In particolare l’art. 5 del DM 13 giugno 1986 disponeva che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Detta stampigliatura sulla parte posteriore reca la quantificazione degli interessi per l’arco di un ventennio tuttavia il timbro non sempre si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie “P” relativa all’ultimo decennio.
La questione controversa concerne la quantificazione degli interessi appunto per l’ultimo decennio di vita dei buoni: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte dell’impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, ovvero sulla base delle tabelle allegate D.M. 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q”.
Secondo la Suprema Corte «la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa.
Il che è tanto più vero alla luce dell’art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.” (Cass. n. 4751/2022)».

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Cassazione civile, sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 87