Cassazione Civile, sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684

Relativamente alla brevettabilità di una lettera dell’alfabeto come marchio d’impresa la S.C. precisa come nella formulazione dell’art. 16 del R.D. 929/1942, successiva alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 480 del 1992, emanato in attuazione della Direttiva 89/104/CE, sia espressamente previsto che le lettere possono costituire valido marchio.
Così è peraltro secondo la normativa attualmente vigente, art. 7 d.lgs. 30/2005 – Codice della proprietà industriale – “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.
In ogni caso il contrario orientamento giurisprudenziale, formatosi alla fine degli anni ‘50 e nel vigore della precedente disciplina, non trovava in realtà giustificazione né alla stregua dell’affermazione che appartentendo le lettere dell’alfabeto al “dominio pubblico” e che, comunque – servendo a comporre parole – non ne potesse essere preclusa l’utilizzazione a terzi, né sulla base dell’opinione che, in forza del disposto dell’art. 17 della L.M., considerava nulle come marchio le lettere dell’alfabeto in quanto segni di uso generale.
Piuttosto le lettere dell’alfabeto utilizzate come segni identificativi di prodotti o attività, anche a prescindere dalla eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, non assolvono alla loro propria funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio ma, in ragione della originale associazione al prodotto, assumono una specifica funzione distintiva.
Detta funzione distintiva appare rafforzata qualora sia adoperata una lettera appartenente ad una lingua straniera relativamente alle quale è ancora meno frequente non solo l’uso in funzione distintiva, ma la sua stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione. Così nel caso di specie è stata accordata tutela al marchio costituito dal carattere maiuscolo della lettera greca “omega” utilizzato per contraddistinguere una linea di borse da donna di una nota manifattura italiana.

Cassazione Civile, sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684