Cassazione Civile, sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684
Relativamente alla brevettabilitĂ di una lettera dellâalfabeto come marchio dâimpresa la S.C. precisa come nella formulazione dellâart. 16 del R.D. 929/1942, successiva alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 480 del 1992, emanato in attuazione della Direttiva 89/104/CE, sia espressamente previsto che le lettere possono costituire valido marchio.
CosĂŹ è peraltro secondo la normativa attualmente vigente, art. 7 d.lgs. 30/2005 â Codice della proprietĂ industriale â âPossono costituire oggetto di registrazione come marchio dâimpresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalitĂ cromatiche, purchĂŠ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di unâimpresa da quelli di altre impreseâ.
In ogni caso il contrario orientamento giurisprudenziale, formatosi alla fine degli anni â50 e nel vigore della precedente disciplina, non trovava in realtĂ giustificazione nĂŠ alla stregua dellâaffermazione che appartentendo le lettere dellâalfabeto al âdominio pubblicoâ e che, comunque â servendo a comporre parole â non ne potesse essere preclusa lâutilizzazione a terzi, nĂŠ sulla base dellâopinione che, in forza del disposto dellâart. 17 della L.M., considerava nulle come marchio le lettere dellâalfabeto in quanto segni di uso generale.
Piuttosto le lettere dellâalfabeto utilizzate come segni identificativi di prodotti o attivitĂ , anche a prescindere dalla eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, non assolvono alla loro propria funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio ma, in ragione della originale associazione al prodotto, assumono una specifica funzione distintiva.
Detta funzione distintiva appare rafforzata qualora sia adoperata una lettera appartenente ad una lingua straniera relativamente alle quale è ancora meno frequente non solo lâuso in funzione distintiva, ma la sua stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione. CosĂŹ nel caso di specie è stata accordata tutela al marchio costituito dal carattere maiuscolo della lettera greca âomegaâ utilizzato per contraddistinguere una linea di borse da donna di una nota manifattura italiana.
Cassazione Civile, sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684





