Cassazione penale, sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13810

La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), nell’attuale formulazione, prevede agli articoli 171-bis e 171-ter sanzioni di natura penale comminate per tutta una serie di attività (detenzione, riproduzione, vendita, distribuzione, noleggio, ecc. relative a banche dati, parti di esse, opere musicali, cinematografiche ecc.) in cui la mancanza del contrassegno SIAE, l’alterazione o la contraffazione dello stesso sul supporto materiale in cui l’opera protetta è riprodotta, sono tipicamente previste quali elementi essenziali del reato.
Pur tuttavia tali norme sono state rilette dalla Suprema Corte alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia CE nella celebre sentenza “Schwibbert” dell’8 novembre del 2007.
I giudici europei hanno osservato come, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 83/189/CEE, che ha previsto una procedura di informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui compact discs contenenti opere d’arte figurativa, in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una “regola tecnica” che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della Comunità Europea, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.
In particolare la procedura d’informazione è rivolta a consentire alla Commissione di controllare che le regole tecniche stabilite da uno Stato membro non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nell’ambito comunitario, ostacolo ammissibile solo se necessario per soddisfare esigenze imperative rivolte al conseguimento di un interesse generale.
La pronuncia della corte lussemburghese, nonostante si riferisca specificamente ai contrassegni relativi a compact discs contenenti riproduzioni di opere d’arte figurativa, stabilisce un principio di ordine generale per cui la violazione dell’obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione del contrassegno SIAE, successiva alla data di entrata in vigore della suddetta direttiva e relativamente a supporti di ogni specie (cartaceo, magnetico, plastico, etc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, etc.), rende inapplicabile contro i privati l’obbligo del contrassegno stesso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 164 del Trattato CE, l’interpretazione del diritto comunitario offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, ne deriva che detta pronuncia è destinata a spiegare i suoi effetti sul diritto nazionale, operando anche nel caso in cui la regola tecnica sia contenuta in una norma penale.
Il principio di prevalenza e la diretta efficacia del diritto comunitario comportano come ineludibile conseguenza che i precetti penali, per i quali vige il principio di riserva di legge statale, siano influenzabili, pur indirettamente, dalla normativa sovranazionale con funzione mitigatrice, nel senso che questa non può creare nuove ipotesi di reato o aggravare la responsabilità di un soggetto, ma può restringere l’ambito del penalmente rilevante e introdurre nuove cause di giustificazione.
In esito alla decisione della Corte di Lussemburgo, il giudice nazionale deve dunque disapplicare, fino al momento in cui sarà perfezionata la procedura di notifica, la regola interna che impone l’obbligo di apporre sui supporti il marchio SIAE in vista della loro commercializzazione. In tale modo viene dunque vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.
In realtà, precisa la S.C. a scanso di equivoci, la sentenza della Corte di Giustizia non incide sulla tutela del diritto d’autore in quanto tale ed, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell’autore o su quelli relativi alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno.
Era ed è vietata, anche dopo la sentenza della Corte europea, qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno.
Più semplicemente la mancanza del contrassegno SIAE non è più di per sé un elemento di tale significatività ed univocità da sorreggere da solo, in assenza di altri elementi, la conclusione in ordine alla abusiva o illecita riproduzione dell’opera protetta.
Viene meno dunque il valore di assoluta garanzia ed autenticità dell’opera riprodotta su un supporto munito di contrassegno, proprio a causa della mancata comunicazione alla Commissione europea, mentre l’assenza del bollino SIAE continua a mantenere valenza indiziaria della illecita riproduzione del materiale coperto da diritto d’autore.

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Cassazione penale, sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13810