Cassazione penale, sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13810
La legge sul diritto dâautore (L. 633/1941), nellâattuale formulazione, prevede agli articoli 171-bis e 171-ter sanzioni di natura penale comminate per tutta una serie di attivitĂ (detenzione, riproduzione, vendita, distribuzione, noleggio, ecc. relative a banche dati, parti di esse, opere musicali, cinematografiche ecc.) in cui la mancanza del contrassegno SIAE, lâalterazione o la contraffazione dello stesso sul supporto materiale in cui lâopera protetta è riprodotta, sono tipicamente previste quali elementi essenziali del reato.
Pur tuttavia tali norme sono state rilette dalla Suprema Corte alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia CE nella celebre sentenza âSchwibbertâ dellâ8 novembre del 2007.
I giudici europei hanno osservato come, a seguito dellâentrata in vigore della direttiva 83/189/CEE, che ha previsto una procedura di informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, lâobbligo di apporre il contrassegno SIAE sui compact discs contenenti opere dâarte figurativa, in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una âregola tecnicaâ che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della ComunitĂ Europea, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.
In particolare la procedura dâinformazione è rivolta a consentire alla Commissione di controllare che le regole tecniche stabilite da uno Stato membro non costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci nellâambito comunitario, ostacolo ammissibile solo se necessario per soddisfare esigenze imperative rivolte al conseguimento di un interesse generale.
La pronuncia della corte lussemburghese, nonostante si riferisca specificamente ai contrassegni relativi a compact discs contenenti riproduzioni di opere dâarte figurativa, stabilisce un principio di ordine generale per cui la violazione dellâobbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione del contrassegno SIAE, successiva alla data di entrata in vigore della suddetta direttiva e relativamente a supporti di ogni specie (cartaceo, magnetico, plastico, etc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, etc.), rende inapplicabile contro i privati lâobbligo del contrassegno stesso.
Considerato che, ai sensi dellâart. 164 del Trattato CE, lâinterpretazione del diritto comunitario offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autoritĂ (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, ne deriva che detta pronuncia è destinata a spiegare i suoi effetti sul diritto nazionale, operando anche nel caso in cui la regola tecnica sia contenuta in una norma penale.
Il principio di prevalenza e la diretta efficacia del diritto comunitario comportano come ineludibile conseguenza che i precetti penali, per i quali vige il principio di riserva di legge statale, siano influenzabili, pur indirettamente, dalla normativa sovranazionale con funzione mitigatrice, nel senso che questa non può creare nuove ipotesi di reato o aggravare la responsabilitĂ di un soggetto, ma può restringere lâambito del penalmente rilevante e introdurre nuove cause di giustificazione.
In esito alla decisione della Corte di Lussemburgo, il giudice nazionale deve dunque disapplicare, fino al momento in cui sarĂ perfezionata la procedura di notifica, la regola interna che impone lâobbligo di apporre sui supporti il marchio SIAE in vista della loro commercializzazione. In tale modo viene dunque vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.
In realtĂ , precisa la S.C. a scanso di equivoci, la sentenza della Corte di Giustizia non incide sulla tutela del diritto dâautore in quanto tale ed, in particolare, sui diritti riconosciuti a difesa della personalitĂ dellâautore o su quelli relativi alla utilizzazione economica dellâopera dellâingegno.
Era ed è vietata, anche dopo la sentenza della Corte europea, qualsiasi attivitĂ che comporti lâabusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dellâingegno.
PiĂš semplicemente la mancanza del contrassegno SIAE non è piĂš di per sĂŠ un elemento di tale significativitĂ ed univocitĂ da sorreggere da solo, in assenza di altri elementi, la conclusione in ordine alla abusiva o illecita riproduzione dellâopera protetta.
Viene meno dunque il valore di assoluta garanzia ed autenticitĂ dellâopera riprodotta su un supporto munito di contrassegno, proprio a causa della mancata comunicazione alla Commissione europea, mentre lâassenza del bollino SIAE continua a mantenere valenza indiziaria della illecita riproduzione del materiale coperto da diritto dâautore.
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Cassazione penale, sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13810






