Cassazione civile, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066
In caso di vizi della cosa compravenduta lâazione di riduzione del prezzo del bene â cosiddetta azione estimatoria o âquanti minorisâ â alternativamente prevista dallâarticolo 1492 del Codice Civile per il caso in cui lâacquirente non possa o non voglia ricorrere al piĂš drastico rimedio della risoluzione contrattuale, ha lo scopo di salvaguardare lâequilibrio delle prestazioni dedotte in contratto, adeguando il prezzo del bene al suo minor valore in ragione dei vizi riscontrati.
La norma non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione di prezzo, per cui il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice, ancorchĂŠ non previsto espressamente dal legislatore nella disciplina normativa della vendita, per consolidata giurisprudenza deve ritenersi consentito in questa materia sia in conformitĂ allâorigine e alla tradizione storica dellâ âactio quanti minorisâ, sia in applicazione del principio generale in tema di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ. 13332/00).
In particolare nella fattispecie relativa ad un immobile che gli acquirenti hanno riscontrato essere privo del necessario isolamento acustico â vizio evidentemente non percepibile a fronte di un mero sopralluogo nellâimmobile antecedente allâacquisto â non sono state evidenzia reali e concrete possibilitĂ di dimostrare lâentitĂ della diminuzione di valore del bene a causa dei difetti di costruzione.
Dâaltro canto â osservano gli ermellini â non essendo di solito divulgata nelle offerte immobiliari commerciali lâesistenza di difetti degli immobili nĂŠ la riduzione di prezzo eventualmente accordata in relazione ad essi, in assenza di parametri la correzione del prezzo è variabile.
Allo scopo il giudicante dovrĂ aver conto dei âfattori peculiari di ogni singola contrattazione, quale lâinteresse dellâaspirante acquirente di acquisire quellâimmobile in funzione di ubicazione, esposizione, dimensioni, etc., il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilitĂ a sopportare maggiore o minore abbattimento di costiâ.
Una compagine di fattori verificabili in concreto solo con un metodo impraticabile, cioè lâofferta in vendita proprio dellâimmobile oggetto della controversia, cosicchĂŠ siano le dinamiche di mercato a stabilire il prezzo dellâimmobile del quale fossero noti ab origine i vizi intrinseci.
Ă stato pertanto ritenuto logico e razionale il criterio di riduzione del prezzo individuato per il caso di specie dal giudice di merito, che ha preso come utile parametro di riferimento il costo degli eventuali lavori di messa a norma dellâimmobile ed ha quindi equitativamente temperato questo costo, pervenendo allâindividuazione del 20% del prezzo di acquisto, in considerazione della destinazione abitativa del bene, della gravositĂ del difetto e della sua incidenza rispetto al godimento ordinario di un immobile siffatto.
Cassazione civile, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066





